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Indennizzo diretto: cos’è e quali sono i vantaggi

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Indennizzo diretto: cos'è e quali sono i vantaggi

Sveliamo subito l’arcano: la sigla CARD sta per “convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto”. E fin qui ci siamo. Ma cosa significa nel dettaglio e quali sono i vantaggi e le condizioni di applicabilità? Ecco un utile bigino per i non addetti ai lavori.

Risarcimento diretto: cos’è?

Il risarcimento diretto, detto anche indennizzo diretto è una speciale procedura di liquidazione dei danni derivanti da un sinistro – alias incidente – stradale. Si tratta di una procedura introdotta dal Codice delle Assicurazioni private che cita “In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” (art. 149).

Vantaggi del risarcimento diretto

L’indennizzo diretto dei danni semplifica la procedura per ottenere il risarcimento. In soldoni questa procedura ha due vantaggi fondamentali:

  • consente al danneggiato di richiedere il risarcimento del danno subito direttamente alla propria assicurazione, senza dover quindi inoltrare richiesta alla compagnia assicurativa della controparte
  • snellisce sensibilmente tempi e modalità di liquidazione del sinistro.

Grazie a questa procedura è possibile giungere a una conclusione della pratica in tempi piuttosto rapidi perché l’indennizzo diretto prevede l’eliminazione di una serie di passaggi “burocratici” che, in genere, comportano tempi più lunghi. In virtù di questi vantaggi la CARD è stata fortemente voluta dalle istituzioni del settore, al fine di tutelare maggiormente il cliente, in linea con gli standard utilizzati in alcuni paesi europei. Prima dell’entrata in vigore della CARD, l’assicurato doveva rivolgersi alla compagnia di controparte per ottenere il risarcimento dei danni subiti (a meno che non venisse compilato correttamente il CID). E già in questa fase si potevano incontrare le prime difficoltà relative al reperimento delle informazioni della controparte. Una volta identificata l’assicurazione di controparte si procedeva con la richiesta di risarcimento danni e con l’iter previsto per la verifica dei danni, perizia del veicolo, identificazione di eventuali figure terze, ecc.
Questo comportava, e comporta tuttora nei casi fuori CARD, una tempistica più lunga e delle procedure più onerose. Il risarcimento diretto permette di “saltare” questi passaggi intermedi in quanto l’assicurato può far riferimento alla propria compagnia di assicurazione, limitando così anche i rischi di contraddittorio tra le parti.

Quando si può applicare il risarcimento diretto?

Il Codice delle assicurazioni stabilisce delle condizioni di applicabilità, vale a dire esplicita in quali casi l’assicurato si può avvalere della procedura di risarcimento diretto. Nello specifico, si può ricorrere al risarcimento diretto in presenza di queste fondamentali condizioni:

  • i veicoli coinvolti devono essere due, quindi non è applicabile per i cosiddetti incidenti multipli in cui sono coinvolti più di due veicoli (per esempio un tamponamento a catena)
  • i danneggiati coinvolti non devono riportare lesioni che comportino un’invalidità permanente superiore al 9%
  • i due veicoli interessati dal sinistro devono avere entrambi targa italiana (o della Repubblica di San Marino o dello Stato del Vaticano)
  • i veicoli devono essere assicurati con assicurazioni aderenti alla convenzione CARD.

E ovviamente, ma è sempre meglio specificarlo, i veicoli devono essere regolarmente assicurati.
Detto questo, la procedura CARD è un’opzione per l’assicurato, che ha facoltà di decidere se aderirvi o meno. In tal caso, e per tutti i casi non previsti nelle condizioni di applicabilità della procedura CARD, la liquidazione del sinistro avviene attraverso la procedura di risarcimento ordinario, ovvero attraverso la richiesta dell’indennizzo alla compagnia di controparte, con le tempistiche e le procedure previste per le singole casistiche.