Fermo tecnico: cos’è?
Il fermo tecnico è il termine che definisce il danno derivante dalla mancata possibilità di utilizzare un veicolo nel periodo in cui il mezzo è in custodia per le riparazioni necessarie a seguito di un incidente. In sostanza non parliamo dei danni materiali subiti dal mezzo ma dei mancati guadagni e dei costi derivanti dal fatto di non poter utilizzare il veicolo.
Differenza tra fermo tecnico e fermo amministrativo
Il fermo tecnico, che comporta l’impossibilità tecnica di utilizzare un veicolo, non deve essere confuso con il fermo amministrativo. Quest’ultimo è un blocco legale del veicolo che viene imposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito di una procedura di recupero dei crediti che lo Stato ha nei confronti dei contribuenti. Il fermo amministrativo è dunque legato alle cartelle esattoriali e, nel momento in cui viene imposto, se pur in presenza di un mezzo in buono stato e funzionante, non sarà possibile circolare con il veicolo, pena sanzioni pecuniarie. Se il veicolo è sotto fermo amministrativo:
- non potrà essere utilizzato da nessuno fino al pagamento del debito del contribuente cui è intestato il mezzo
- non potrà essere radiato dal PRA, esportato o demolito
- potrà essere venduto ma il nuovo proprietario non potrà comunque utilizzarlo fino al pagamento del debito
- i soggetti che decideranno di utilizzare comunque il mezzo potrebbero subire una sanzione amministrativa che va da 777 e 3.114 euro, oltre alla confisca del veicolo stesso.
Danno fa fermo tecnico: cos’è
Il danno da fermo tecnico invece è la quantificazione economica della perdita derivante dal mancato uso di un veicolo. Un esempio? Non è possibile utiilzzare l’auto perchè in riparazione a causa di un incidente stradale avvenuto senza colpa del proprietario del veicolo stesso. Si tratta dunque di una richiesta economica avanzata nei confronti di chi ha causato l’incidente e che va oltre i danni materiali causati al mezzo ed eventualmente alle persone presenti nell’abitacolo, andando a misurare i costi del mancato uso della vettura.
Calcolo del fermo tecnico
Il calcolo del danno da fermo tecnico, dipende da una serie di varibili, quali:
- tempi tecnici necessari per riparare il veicolo
- eventuali spese “vive” per la gestione del veicolo che il proprietario ha già sostenuto e continua a sostenere durante il periodo di mancato utilizzo (per esempio il bollo auto, il premio assicurativo ecc.);
- possibile noleggio di un veicolo in sostituzione nel caso in cui sia necessario per motivi lavorativi
- costi sostenuti per l‘uso eventuale dei mezzi pubblici, taxi, servizi di car sharing, durante il periodo di fermo.
Fermo tecnico cono auto sostitutiva
Una variabile da considerare per quantificare il danno è quella legata all’auto sostitutiva, ovvero la spesa sostenuta per procurarsi un veicolo da utilizzare mentre il mezzo proprio è indisponibile, perché in riparazione. Come vedremo nei prossimi paragrafi sull’auto sostitutiva la giurisprudenza ha espresso pareri contrastanti, affermando in alcuni casi che per ottenere il risarcimento per l’auto sostitutiva non fosse necessario provare che servisse per lavoro e in altri casi esattamente il contrario.
Quantificazione giornaliera del fermo tecnico
Nel caso in cui il danno da fermo tecnico venga riconosciuto, il calcolo solitamente (in base alla giurisprudenza prevalente, ovvero alle sentenze emesse nel tempo) tiene conto dei seguenti fattori:
- ore effettive della riparazione del mezzo
- giorni lavorativi quantificati in 8 ore giornaliere
- costo giornaliero determinato sulla giornata lavorativa, la cilindrata, il modello e la classe del mezzo, l’eventuale noleggio di un veicolo simile o l’uso di mezzi pubblici (inclusi taxi e car sharing).
Nel conteggio rilevano anche il tipo di attività lavorativa e il luogo in cui il soggetto vive rispetto al luogo di lavoro.
Risarcimento da fermo tecnico
Per ottenere il risarcimento da fermo tecnico occorre andare in giudizio. Saranno poi i giudici a quantificare, sulla base delle prove portate a supporto e delle variabili indicate nei paragrafi precedenti, l’importo dovuto al danneggiato oppure a decidere che non vi alcun diritto al risarcimento. Il danno, nel caso venga accertato, viene poi liquidato in via equitativa. La liquidazione in via equitativa viene utilizzata nel momento in cui non è possibile quantificare il preciso ammontare del danno.
Cosa dice la Cassazione?
Negli anni, la giurisprudenza ha quasi sempre garantito il risarcimento da fermo tecnico senza richiedere al danneggiato particolari prove delle spese sostenute o del mancato guadagno. Questo fino alla storica sentenza della Cassazione n. 20620 del 14 ottobre 2015, che ha ribaltato gli orientamenti giurisprudenziali precedenti imponendo al danneggiato l’onere di provare la perdita subita allegando la documentazione a supporto, dimostrandone le basi e infine quantificando l’importo del risarcimento richiesto.
Si è trattato di una sentenza rivoluzionaria dal momento che fino ad allora la la Suprema Corte aveva stabilito che l’impossibilità di utilizzare un veicolo per il periodo (giorni o addirittura mesi) necessario per la sua riparazione dovesse essere liquidata anche “in assenza di una prova specifica” perché bastava il mancato uso dell’auto per avere un risarcimento. La Cassazione ha ormai stretto le maglie, dunque ecco il nostro consiglio: se decidi di rivolgerti alle vie legale per ottenere il risarcimento, documenta in maniera puntuale il danno e le relative spese che il danno del tuo veicolo ha comportato.