La bicicletta elettrica si può considerare un ciclomotore solo in determinate circostanze. In linea generale, l’articolo 50 del Codice della Strada definisce velocipedi tutti quei veicoli con due o più ruote a propulsione esclusivamente muscolare, che vengono azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. Sono considerate dei velocipedi anche le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico con una potenza nominale continua massima di 0,25 KW. Questi mezzi devono raggiungere al massimo i 25 km/h e fermarsi quando il ciclista smette di pedalare. In questi casi non è necessario procedere all’omologazione del mezzo di trasporto e apporre la targa, quindi, non è richiesto nemmeno il pagamento di assicurazione e bollo.
I casi in cui la bicicletta elettrica è un ciclomotore e cosa comporta
Le bici elettriche a funzionamento autonomo, ovvero dotate di un acceleratore che attiva il motore a prescindere dall’azione della pedalata, hanno una potenza superiore a 0,25 kW. Dato che questi mezzi possono raggiungere una velocità massima di 45 km/h, vengono considerati a tutti gli effetti dei ciclomotori.
Il nostro Codice della Strada, infatti, definisce i ciclomotori come dei veicoli a due o tre ruote con un motore di cilindrata non superiore a 50 cm in grado di raggiungere una velocità di 45 Km/h (articolo 52).
Chi utilizza un ciclomotore deve, quindi, obbligatoriamente:
- munirsi di un casco omologato;
- aver compiuto 14 anni d’età;
- apporre una targa sul mezzo;
- essere in possesso di un patentino AM (Certificato di Idoneità alla Guida) che abilita alla guida dei ciclomotori fino a 50cc;
- sottoscrivere un’assicurazione RC moto;
- portare sempre con sé i documenti di circolazione da esibire all’occorrenza;
- possedere uno specchietto retrovisore e dei fari di posizione;
- rispettare le norme del Codice della Strada previste per i ciclomotori.
Nel caso in cui queste condizioni non venissero rispettate, la circolazione del mezzo è ammessa solo su vie private e interdetta su tutte le strade pubbliche.
Di recente, anche la Commissione Europea si è espressa sull’argomento allo scopo di proteggere i sempre più numerosi ciclisti. Una nuova direttiva, ancora da approvare in via definitiva, prevede che l’obbligo di assicurazione e targa valga a livello europeo esclusivamente per le bici elettriche che superano i 25 km/h. Sono pertanto esenti dall’obbligo le biciclette a pedalata assistita.
Che differenza c’è tra bici elettrica e bici a pedalata assistita e come funzionano
Una bici a pedalata assistita è una bici elettrica ma non è vero l’opposto. Le biciclette elettriche, infatti, sono bici che hanno un motore alimentato da una batteria elettrica e si possono suddividere in due tipologie principali:
- le bici con pedalata assistita hanno un motore che si attiva mediante il movimento dei pedali e quindi richiedono l’intervento attivo del ciclista che, grazie a questo sistema, viene facilitato nella pedalata.
- Le bici elettriche a funzionamento autonomo, invece, hanno un motore in grado di funzionare anche in assenza di movimento, al pari di altri mezzi di trasporto come i ciclomotori. Da qui l’esigenza di inserirle in questa categoria di veicoli.
Quanto alle bici con pedalata assistita, come già detto, queste ultime devono rispettare alcuni requisiti specifici:
- il motore non deve mai superare i 0,25 kW;
- l’assistenza alla pedalata deve funzionare solo fino al raggiungimento dei 25 km/h;
- quando il ciclista smette di pedalare il motore si deve fermare;
- il motore si deve azionare soltanto quando il ciclista pedala e restare attivo solo se non vengono superati i 25 km/h;
- possibilità di utilizzare la bici anche senza l’assistenza del motore.
Se rispettano questi requisiti, le biciclette con pedalata assistita possono seguire quanto stabilito dalla legge per i velocipedi non elettrici.
Le norme per la circolazione dei velocipedi
La circolazione dei velocipedi, e quindi anche delle biciclette a pedalata assistita, è disciplinata dal Codice della Strada. L’articolo 182, infatti, stabilisce alcune norme di comportamento generali.
- Fuori dalle strade urbane ciclabili, se le condizioni della circolazione lo richiedono, i ciclisti devono procedere su un’unica fila e mai affiancarsi in più di due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci.
- I ciclisti devono reggere il manubrio almeno con una mano e avere braccia e mani libere.
- Tranne in alcune eccezioni, non è consentito trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
- I ciclisti devono condurre il veicolo a mano nel caso in cui siano d’intralcio o di pericolo per i pedoni.
- È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. Un conducente maggiorenne può trasportare un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature (articolo 68, comma 5).
- Chi circola fuori dai centri abitati al buio o in galleria ha l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (articolo 162, comma 4-ter).
Chi dovesse violare queste disposizioni, è soggetto a una sanzione amministrativa con pagamento di una somma che va da € 26 a € 102.
Attrezzatura ed equipaggiamento per la circolazione dei velocipedi
Per poter circolare regolarmente un velocipede dovrebbe essere equipaggiato con l’attrezzatura stabilita per legge. In particolare, l’articolo 68 dispone che i velocipedi siano dotati di:
- dispositivi di frenatura indipendenti su ogni ruota
- campanello per le segnalazioni acustiche
- per assicurare la visibilità in orari notturni fanale anteriore a luce bianca o gialla, fanale posteriore a luce rossa, catarifrangente rosso posteriore, catarifrangenti gialli sui pedali e sui lati.
Non essere in regola con i dispositivi obbligatori elencati, comporta una sanzione amministrativa e il pagamento di una somma da € 26 a € 102.
Per concludere, le bicilette elettriche in circolazione appartengono a due categorie di mezzi di trasporto diverse (velocipedi e ciclomotori), ognuna con requisiti specifici da rispettare.